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25 aprile 2008 - V-DAY II
Per una informazione libera
Legge 3 febbraio 1963, n. 69 - Ordinamento della professione di giornalista
TITOLO I
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
CAPO I
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI
1. Ordine dei giornalisti
È istituito l'Ordine dei giornalisti.
Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti
nei rispettivi elenchi dell'Albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la
professione di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e
retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo, e quelle relative alla disciplina
degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da
determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme
della presente legge.
Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l'Ordine nazionale,
ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di
diritto pubblico.
2. Diritti e doveri
È' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di
critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della
personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità
sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla
buona fede.
Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli
eventuali errori.
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla
fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di
esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la
cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i
lettori.
3. Composizione dei Consigli regionali o interregionali
I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'Albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.
4. Elezione dei Consigli dell'Ordine
L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata
almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La
convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima
a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per
posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata.
Della convocazione deve essere dato altresi' avviso mediante annuncio, entro
il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a
carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle
comunicazioni (1).
L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire
il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda
convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni
dalla prima.
L'assemblea è valida in prima convocazione, quando intervenga almeno la metà
degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
intervenuti.
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4-quater, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 80/2005.
5. Votazioni
Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di
votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più
anziano fra i cinque per iscrizione esercita le funzioni di presidente del
seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di nascita.
Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio
elettorale.
Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.
6. Scrutinio e proclamazione degli eletti
Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non
superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le
rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.
Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del
seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si
trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede
pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama
eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.
Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da
alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva da convocarsi
entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, tra i candidati che hanno
riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei
Consiglieri ancora da eleggere.
Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero di grazia
e giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.
7. Durata in carica del Consiglio. Sostituzioni
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere
rieletti.
Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per
qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo
elenco.
I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del
Consiglio.
8. Reclamo contro le operazioni elettorali
Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'Albo
può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni
dalla proclamazione.
Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il
Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta
giorni e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare
l'elezione dichiarata nulla.
9. Cariche del Consiglio
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Ove il presidente sia iscritto nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.
10. Attribuzioni del Presidente
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede
l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli
dal presente ordinamento.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di
impedimento.
Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci
il membro più anziano per iscrizione nell'Albo, e, nel caso di pari
anzianità, il più anziano per età.
11. Attribuzioni del Consiglio
Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre
disposizioni in materia;
b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche
giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio
abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'Albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
d) adotta i provvedimenti disciplinari;
e) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila
annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea;
f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
g) dispone la convocazione dell'assemblea;
h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20,
lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i
contributi per l'iscrizione nell'Albo e nel registro dei praticanti e per il
rilascio di certificati;
i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.
12. Collegio dei revisori dei conti
Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre
componenti.
Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal
Consiglio riferendone all'assemblea.
L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità
stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti,
scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano o che non
abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di Consigliere.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
13. Assemblea per l'approvazione dei conti
L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.
14. Assemblea straordinaria
Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca
l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o
quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti
da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'Albo
dell'Ordine.
Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla
deliberazione o dalla richiesta.
15. Norme comuni per le Assemblee
Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono
rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In
caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'art. 10; in
caso di impedimento del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un
proprio segretario.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per
quant'altro il disposto dell'art. 4.
TITOLO I
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
CAPO II
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE
16. Consiglio nazionale: composizione
E' istituito, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia, il
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un
pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei
rispettivi elenchi.
Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 500 professionisti
iscritti eleggono un altro Consigliere nazionale appartenente alla medesima
categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500
superiore alla metà.
Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 1.000
pubblicisti iscritti eleggono un altro Consigliere nazionale appartenente
alla medesima categoria ogni 1.000 pubblicisti eccedenti tale numero o
frazione di 1.000 superiore alla metà.
L'elezione avviene a norma degli art. 3 e seguenti, in quanto applicabili.
Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza
del Consiglio nazionale in carica.
Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al
Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di
accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non
superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o
interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata
nulla.
17. Durata in carica del Consiglio nazionale - sostituzioni
I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre
anni, e possono essere rieletti.
Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma
dell'art. 7.
18. Incompatibilità
Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o
interregionale e del Consiglio nazionale.
Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato
membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunzi alla
nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica
di componente del Consiglio regionale o interregionale.
19. Cariche
Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente,
un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei
professionisti e tre pubblicisti; tra gli stessi sono compresi il presidente,
il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
Designa pure tre giornalisti perché esercitino le funzioni di revisore dei
conti.
Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei
professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei
pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprano o non
abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di Consigliere presso gli
Ordini o presso il Consiglio nazionale.
20. Attribuzioni del Consiglio
Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme,
esercita le seguenti attribuzioni:
a) dà parere, quando ne sia richiesto, al Ministro per la grazia e la
giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la
professione di giornalista;
b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per
favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento
professionale;
c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai
sensi del successivo art. 24;
d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei
Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli
elenchi dell'Albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su
quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei
revisori;
e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua
competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia;
f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la
giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese
del suo funzionamento;
g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per
la grazia e la giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai
Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti.
21. Attribuzioni del Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell'art. 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.
22. Attribuzioni del Presidente
Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del
Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare
funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte
le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.
In caso di sua assenza o impedimento, si applicano le disposizioni dell'art.
10, secondo e terzo comma.
TITOLO I
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI
23. Riunioni dei Consigli e del Comitato Esecutivo
Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o
del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza
dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del
presidente.
Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il
Consiglio uscente.
Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.
24. Attribuzioni del Ministro per la Grazia e la Giustizia
Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli
dell'Ordine.
Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale,
sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di
funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che
si sia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio,
richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel
violarli.
Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti
professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le
funzioni fino all'elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro
novanta giorni dal decreto di scioglimento.
25. Ineleggibilità
Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri Albi professionali o che siano funzionari dello Stato.
TITOLO II
DELL'ALBO PROFESSIONALE
CAPO I
DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI
26. Albo: istituzione
Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito
l'Albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso
nella circoscrizione del Consiglio.
L'Albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei
pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori dal territorio
della Repubblica sono iscritti nell'Albo di Roma.
27. Albo: contenuto
L'Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la
residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il
titolo in base al quale è avvenuta. L'Albo è compilato secondo l'ordine di
anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero
d'ordine di iscrizione.
L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'Albo.
A ciascun iscritto nell'Albo è rilasciata la tessera.
28. Elenchi speciali
All'Albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di
nazionalità straniera e di coloro che, pur non esercitando l'attività di
giornalista, assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o
riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli
sportivi e cinematografici.
Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide
irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale
dell'Ordine.
29. Iscrizione nell'elenco dei professionisti
Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non
inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio
continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei
requisiti di cui all'art. 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità
professionale di cui all'art. 32.
L'iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale
entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine
inutilmente il richiedente può ricorrere entro 30 giorni al Consiglio
nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.
30. Rigetto della domanda
Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo o al registro dei praticanti deve essere motivato e deve essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.
31. Modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti :
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di residenza;
3) dichiarazione di cui all'art. 34;
4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella
misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli Albi
professionali. Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della
buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si
provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine.
Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che abbiano riportato condanna
penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata
dell'interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.
Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se
questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere l'iscrizione solo
se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente
successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole
dell'iscrizione.
32. Prova di idoneità professionale
L'accertamento della idoneità professionale, di cui al precedente art. 29,
consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo,
integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la
materia del giornalismo.
L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di
sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale
dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni.
Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte di Appello di
Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati
di appello; quest'ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione
di esame.
Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni
annuali, saranno determinate dal Regolamento.
33. Registro dei praticanti
Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendano
avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni
di età.
La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai
numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31. Deve essere altresì corredata dalla
dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di
cui all'art. 34.
Si applica il disposto del comma secondo dell'art. 31.
Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere
superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine
all'esercizio della professione.
Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione composta da 5 membri,
di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e
scelti fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il
quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, sarà
scelto tra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal
provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o
interregionale.
Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal Regolamento.
Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in
possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media
superiore.
(Vedi legge 29 dicembre 1990, n. 428 - legge comunitaria 1990 - art. 9: "I
cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai
cittadini italiani ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti e
nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente agli articoli 33 e 35
della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Ai medesimi cittadini, per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui
all'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non si applica la
condizione di reciprocità richiesta dall'articolo 36 della legge
predetta").
34. Pratica giornalistica
La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il
servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia
quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti
professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione
nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.
Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della
pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività
giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo, n. 3), del precedente
art. 31.
Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.
35. Modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti
Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda deve essere
corredata oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo
comma dell'art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma
del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che
comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due
anni.
Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.
(Vedi legge 29 dicembre 1990, n. 428 - legge comunitaria 1990 - art. 9: "I
cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai
cittadini italiani ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti e
nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente agli articoli 33 e 35
della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Ai medesimi cittadini, per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui
all'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non si applica la
condizione di reciprocità richiesta dall'articolo 36 della legge
predetta").
36. Giornalisti stranieri
I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione
nell'elenco speciale di cui all'art. 28, se abbiano compiuto i 21 anni e
sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di
reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista
straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico.
(Comma così modificato dall'art. 1 L. 10 giugno 1969, n. 308)
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri
1), 2) e 4) dell'art. 31 oltre che da un'attestazione del Ministero degli
affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il
quale esiste trattamento di reciprocità.
Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.
TITOLO II
DELL'ALBO PROFESSIONALE
CAPO II
DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO
37. Trasferimenti
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un Albo. In caso di cambiamento di residenza, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'Albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'Albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio Albo.
38. Cancellazione dall'Albo
Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'Albo in
caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo
derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.
In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco
speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste
dall'art. 36, e ne faccia domanda.
39. Condanna penale
Debbono essere cancellati dall'Albo coloro che abbiano riportato condanne
penali che importino interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici
uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione.
Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono
sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.
Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai
commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare
ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'art. 48.
40. Cessazione dell'attività professionale
Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti
che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale.
In tal caso il professionista può essere trasferito nell'elenco dei
pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 35, e ne faccia
domanda.
41. Inattività
È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei
pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato
a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.
Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di
inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative,
politiche o scientifiche; o all'espletamento degli obblighi militari.
Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del
giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'Albo, salvo i
casi di iscrizione in altro Albo o di svolgimento di altra attività
continuativa e lucrativa.
42. Reiscrizione
Il giornalista cancellato dall'Albo può, a sua richiesta, essere riammesso
quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.
Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi
dell'art. 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta
quando si è ottenuta la riabilitazione.
43. Notificazione delle deliberazioni del Consiglio
Le deliberazioni del Consiglio regionale di cancellazione dall'Albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'art. 30.
44. Comunicazioni
Una copia dell'Albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di
gennaio, a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la
Cancelleria della Corte d'Appello del capoluogo della regione dove ha sede il
Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso
il Ministero di grazia e giustizia.
Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione
entro due mesi al Ministro per la grazia e la giustizia, alla Cancelleria
della Corte d'Appello, al procuratore generale della stessa Corte d'Appello
ed al Consiglio nazionale.
TITOLO II
DELL'ALBO PROFESSIONALE
CAPO III
DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA
45. Esercizio della professione
Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il fatto non costituisca un reato più grave.
(La Corte costituzionale, con sentenza 21-23 marzo 1968, n. 11 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana)
46. Direzione dei giornali
Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'art. 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel successivo art. 47.
(La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968 n. 98 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti).
Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.
47. Direzione affidata a persone non iscritte all'Albo
La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti.
Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli artt. 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'art. 35 della presente legge. (La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968, n. 98 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti).
Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo.
TITOLO III
DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI
48. Procedimento disciplinare
Gli iscritti nell'Albo, negli elenchi o nel registro che si rendano
colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di
fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono
sottoposti a procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o
interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai
sensi dell'art. 44.
49. Competenza
La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio
dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.
Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è
rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.
50. Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine
L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate
dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione
decide lo stesso Consiglio.
Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale,
il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine
designato dal Consiglio nazionale.
Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza
l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al
Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di
astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la
prosecuzione del procedimento.
51. Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal
Consiglio, previa audizione dell'incolpato.
Esse sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non
inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
d) la radiazione dall'Albo.
52. Avvertimento
L'avvertimento da infliggere nei casi di abusi o mancanza di lieve entità,
consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista
all'osservanza dei suoi doveri.
Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal
presidente del Consiglio dell'Ordine.
L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale
sottoscritto anche dal segretario.
Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto
l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento
disciplinare.
53. Censura
La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.
54. Sospensione
La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.
55. Radiazione
La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'Albo, negli elenchi o nel registro.
56. Procedimento
Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato
sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.
Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo
di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono
addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore
di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha
facoltà di presentare documenti e memorie difensive.
57. Provvedimenti disciplinari: notificazione
I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.
Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico
ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla
deliberazione.
58. Prescrizione
L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.
Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine
suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di
condanna o di proscioglimento.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti
all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonché
dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.
La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno
dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre
dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma
può essere prolungato oltre la metà.
L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro
che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento
disciplinare.
59. Reiscrizione dei radiati
Il giornalista radiato dall'Albo, dagli elenchi o dal registro a seguito
di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi
cinque anni dal giorno della radiazione.
Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda; la
deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'art. 57.
TITOLO IV
DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI
60. Ricorso al Consiglio nazionale
Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative all'iscrizione o
cancellazione dall'Albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in
materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico
ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel
termine di trenta giorni.
Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il
provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per
i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione
eseguita ai sensi dell'art. 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o
cancellazioni.
I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli artt. 8,
e 16, non hanno effetto sospensivo.
61. Provvedimenti disciplinari
Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'art. 56. Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli artt. 56 e 57, primo comma.
62. Deliberazioni dei Consigli nazionali
Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'Albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso lo Corte di Appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.
63. Azione giudiziaria
Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere
impugnate, nel termine di 30 giorni dalla notifica, innanzi al Tribunale del
capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o
interregionale presso cui il giornalista è iscritto od ove l'elezione
contestata si è svolta.
Avverso la sentenza del Tribunale è dato ricorso alla Corte di appello
competente per il territorio, nel termine di 30 giorni dalla notifica.
Sia presso il Tribunale sia presso la Corte di appello il Collegio è
integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio,
ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della Corte
di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il
giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico,
non possono essere nuovamente nominati (Dopo la dichiarazione di
incostituzionalità dell'originario terzo comma, effettuato con la sentenza
21-23 marzo 1968, n. 11, questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, L.
10 giugno 1969, n. 308).
Possono proporre il reclamo all'Autorità giudiziaria sia l'interessato sia il
procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per
territorio.
64. Procedimento
Il Tribunale e la Corte d'appello provvedono, in camera di Consiglio, con
sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.
La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione
impugnata.
Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e
alle parti.
65. Ricorso per Cassazione
Avverso le sentenze della Corte di appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, da parte del procuratore generale e degli interessasti, nel termine di 60 giorni dalla notifica ed ai sensi dell'art. 360 del Codice di procedura civile.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
66. Costituzione dei primi Consigli
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del Regolamento, di cui all'art. 73,
si dovrà procedere all'elezione dei Consigli regionali o interregionali e del
Consiglio nazionale.
A tale scopo la Commissione unica per la tenuta degli Albi professionali dei
giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita dall'art.1 del decreto
legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, attualmente in carica,
provvede alla convocazione dell'assemblea dei giornalisti iscritti, e
residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni.
Il presidente della Corte di appello competente ai sensi dell'art. 44
provvede, entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare il presidente
dell'assemblea, scegliendolo fra i giornalisti professionisti con almeno 10
anni di iscrizione all 'Albo.
Il presidente dell'assemblea, entro 8 giorni dalla proclamazione, comunica
alla Commissione unica i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio
nazionale.
Il Consiglio regionale o interregionale sarà convocato la prima volta, ai
fini della sua costituzione e dell'elezione delle cariche, a cura del
Consigliere che ha riportato maggior numero di voti e, in caso di parità, dal
più anziano d'età. La convocazione stessa dovrà aver luogo non oltre i 15
giorni dalla proclamazione. Il Consiglio nazionale sarà convocato allo stesso
scopo dalla Commissione unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle
comunicazioni di cui al comma precedente.
Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico ai
Consigli regionali o interregionali cui si riferiscono.
67. Commissione unica - devoluzione
Fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso
attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica.
Nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente legge e la
assunzione delle funzioni da parte dei singoli Consigli regionali o
interregionali la Commissione unica non potrà procedere a nuove iscrizioni,
salva l'applicazione del disposto dell'articolo 28.
Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, regione per
regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate dalla Commissione unica
a'sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre
1944, n. 302, cessano al momento dell'insediamento del Consiglio regionale o
interregionale, il quale, a tal fine, darà notizia della propria costituzione
alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimetterà a ciascun
Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni previste dal
citato decreto, sulle quali non abbia provveduto. La Commissione unica
procede alla iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che
abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della
presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 73
(L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, L. 20 ottobre 1964, n.
1039).
A ciascun Consiglio regionale o interregionale, all'atto del proprio
insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli personali degli iscritti,
di cui al successivo articolo 71.
Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa dalle
proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo l'attività patrimoniale e
l'archivio.
68. Ricorsi
Contro le deliberazioni della Commissione unica in materia disciplinare e di tenuta dell'Albo dei giornalisti, è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio se, alla data predetta, non è ancora decorso il termine di cui al precedente art. 60.
69. Termini di decadenza
Il termine di decadenza previsto dall'art. 63, per proporre la domanda
innanzi all'Autorità giudiziaria, comincia a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, se a tale data sia stata già notificata la
deliberazione della Commissione unica.
70. Azione giudiziaria
Spetta alla Corte d'Appello di Roma conoscere dei reclami avverso le
deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, emesse ai
sensi dell'art. 68, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la
tutela degli Albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli
iscritti.
Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in esso
non previsto, le disposizioni degli art. 64 e 65.
71. Anzianità
I giornalisti iscritti negli Albi dei professionisti e negli elenchi dei
pubblicisti vi rimangono iscritti conservando l'anzianità di cui godono in
base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, alla data dell'entrata in
vigore della presente legge.
Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali registri
dei praticanti, o negli elenchi speciali e per stranieri alla data di entrata
in vigore della presente legge vengono trasferite, con la rispettiva
anzianità, negli elenchi previsti dall'art. 28.
Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Albo anteriormente
al 30 novembre 1962 possono essere iscritti dal Consiglio nazionale anche in
base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti.
72. Personale degli Ordini e dei Consigli nazionali
Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del
Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'art. 11 del
decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla
legge 20 ottobre 1951, n. 1349.
Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio all'atto della
cessazione d'attività della stessa, sarà assunto dal Consiglio nazionale, con
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.
73. Norme regolamentari
Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il
termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
In sede di regolamento e in applicazione dell'art. 1 della presente legge,
non potrà farsi luogo all'istituzione di circoscrizioni regionali o
interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di
20 professionisti.
74. Abrogazione
Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928 n. 384, il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
75. Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Da: Ordine dei giornalisti - Consiglio Nazionale -
WEB SITE: http://www.odg.it
E-MAIL: odg@odg.it
Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177
"Testo unico della radiotelevisione"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento
Ordinario n. 150
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, ed in particolare l'articolo 16;
Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997;
Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, con la quale e' stata data attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee, del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE);
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 185;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate rispettivamente nelle riunioni del 18 novembre 2004, del 28 gennaio 2005 e del 27 maggio 2005;
Acquisita l'intesa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 febbraio 2005;
Acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressi, rispettivamente, nelle sedute del 16 dicembre 2004 e del 30 giugno 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Oggetto
1. Il testo unico della radiotelevisione, di seguito denominato: «testo unico», contiene:
a) i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adeguano all'introduzione della tecnologia digitale ed al processo di convergenza tra la radiotelevisione ed altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed Internet in tutte le sue applicazioni;
b) le disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed alle Comunità europee.
2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in materia di trasmissione di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonche' la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) «programmi televisivi» e «programmi radiofonici» l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione «programmi», riportata senza specificazioni, si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici. Non si considerano programmi televisivi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
b) «programmi-dati» i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
c) «operatore di rete» il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
d) «fornitore di contenuti» il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che e' legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;
e) «fornitore di contenuti a carattere comunitario» il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;
f) «programmi originali autoprodotti» i programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;
g) «produttori indipendenti» gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente;
h) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
i) «accesso condizionato» ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;
l) «sistema integrato delle comunicazioni» il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;
m) «servizio pubblico generale radiotelevisivo» il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento;
n) «ambito nazionale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;
o) «ambito locale radiofonico» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti;
p) «ambito locale televisivo» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito e' denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva e' unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
q) «emittente televisiva» il titolare di concessione o autorizzazione su
frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale
dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le seguenti
tipologie:
1) «emittente televisiva a carattere informativo» l'emittente per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che
trasmette quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore 23 per
non meno di due ore, programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per
cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali,
sindacali o culturali; tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono
riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere
telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in
alternativa, per centoventi giorni a semestre;
2) «emittente televisiva a carattere commerciale» l'emittente per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, senza
specifici obblighi di informazione;
3) «emittente televisiva a carattere comunitario» l'emittente per la
radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione
riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di
lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a carattere culturale,
etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere più del 5 per
cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti
programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero
compreso tra le ore 7 e le ore 21;
4) «emittente televisiva monotematica a carattere sociale» l'emittente per la
radiodiffusione televisiva in ambito locale che dedica almeno il 70 per cento
della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità
sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, classificabile come vera e
propria emittente di servizio;
5) «emittente televisiva commerciale nazionale» l'emittente che trasmette in
chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo
d'informazione;
6) «emittente di televendite» l'emittente che trasmette prevalentemente
offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o
servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
r) «emittente radiofonica» il titolare di concessione o autorizzazione su
frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità dei
palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) «emittente radiofonica a carattere comunitario», nazionale o locale,
l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette
programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di
trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi
di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità
per ogni ora di diffusione; non sono considerati programmi originali
autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi
pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;
2) «emittente radiofonica a carattere commerciale locale» l'emittente senza
specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento
della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per
cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite
si calcola su non meno di sessantaquattro ore settimanali;
3) «emittente radiofonica nazionale» l'emittente senza particolari obblighi,
salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;
s) «opere europee» le opere originarie:
1) di Stati membri dell'Unione europea;
2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla
televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e
ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purche' le opere siano
realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano
prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più
produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei
co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della
co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti
al di fuori di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in
co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell'Unione
europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali
la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo,
qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di
autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei;
t) «sponsorizzazione» ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti, purche' non facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tali attività o prodotti;
u) «pubblicità» ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
v) «spot pubblicitari» ogni forma di pubblicità di contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive;
z) «televendita» ogni offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
aa) «telepromozione» ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;
bb) «autopromozione» gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;
cc) «Autorità» l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
dd) «Ministero» il Ministero delle comunicazioni.
Art. 3.
Principi fondamentali
1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.
Art. 4.
Principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:
a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitamenti all'odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;
c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;
d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate, che rispettino la responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura dell'attività dello sponsor o all'oggetto della trasmissione;
e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purche' tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume;
f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite;
g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorità, in quanto aventi particolare rilevanza per la società.
2. E' favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.
3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo e' effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonche' della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.
Art. 5.
Principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e
della concorrenza
1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:
a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nel presente testo unico, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che e' effettuata con distinto provvedimento in applicazione della delibera dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001; l'autorizzazione all'attività di fornitore di contenuti non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo; fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, ne' direttamente ne' indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti;
c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b), nonche' previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni, per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi in ambito nazionale e in ambito locale o radiofonici in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale;
e) obbligo per gli operatori di rete:
1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non
riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a
questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei
fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;
2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi
tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete
fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società
controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e
servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria
capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei
criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale, di cui alla delibera dell'Autorità del 15 novembre 2001, n.
435/01/CONS;
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute
dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e
controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e
commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società
controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;
f) obbligo per i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti;
g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore
delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di
consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e
l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione
degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione
dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da
quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso
soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di
pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di
servizi adotti un sistema di contabilità separata per ciascuna
autorizzazione;
2) l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale, che sia anche
fornitore di contenuti ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la
presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono
esclusivamente via cavo o via satellite, nonche' ai fornitori di contenuti in
ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale;
h) diritto del fornitore di contenuti radiotelevisivi ad effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete;
i) obbligo, per le emittenti radiofoniche e televisive private, per i
fornitori di contenuti in ambito nazionale e per la concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, di diffondere il medesimo
contenuto su tutto il territorio per il quale e' stato rilasciato il titolo
abilitativo, fatti salvi:
1) la deroga di cui all'articolo 26, comma 1, per le emittenti
radiotelevisive locali e l'articolazione, anche locale, delle trasmissioni
radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo;
2) quanto previsto dall'articolo 45 per la concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo;
3) la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale e
non prevedibili;
l) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
Art. 6.
Principi generali del sistema radiotelevisivo a tutela della produzione
audiovisiva europea
1. Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 44, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, a notiziari, a manifestazioni sportive, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorità secondo, quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999.
Art. 7.
Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di
pubblico servizio nel settore radiotelevisivo
1. L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;
c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;
e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.
3. L'Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale, per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.
4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, e' utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.
Art. 8.
Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale
1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.
TITOLO II
SOGGETTI
Capo I
FUNZIONI DEL MINISTERO
Art. 9.
Ministero delle comunicazioni
1. Il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente testo unico nonche' quelle ricadenti nelle funzioni e nei compiti di spettanza statale indicati dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
2. Sono organi consultivi del Ministro delle comunicazioni per il settore radiotelevisivo:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
b) la Commissione per l'assetto del sistema televisivo, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
3. Presso il Ministero operano, nel settore radiotelevisivo, il Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogoal, totip, lotterie e giochi similari, nonche' il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.
Capo II
FUNZIONI DELL'AUTORITÀ
Art. 10.
Competenze in materia radiotelevisiva dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni
1. L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. L'Autorità, in materia di radiotelevisione, esercita le competenze richiamate dalle norme del presente testo unico, nonche' quelle rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249.
Capo III
ALTRE COMPETENZE
Art. 11.
Altre competenze
1. Restano ferme le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Capo IV
REGIONI
Art. 12.
Competenze delle regioni
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei seguenti ulteriori principi fondamentali:
a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonche' dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonche' nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata.
Art. 13.
Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom)
1. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), organi funzionali dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Nello svolgimento di tali funzioni i Comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero.
Art. 14.
Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le
province autonome di Trento e di Bolzano
1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente testo unico, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al medesimo testo unico nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
TITOLO III
ATTIVITÀ
Capo I
DISCIPLINA DI OPERATORE DI RETE RADIOTELEVISIVA
Art. 15.
Attività di operatore di rete
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal presente testo unico in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale e' soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione televisiva e' conseguito con distinto provvedimento ai sensi della delibera dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
3. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione sonora e' conseguito con distinto provvedimento, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
4. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
5. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici anni ed e' rinnovabile per uguali periodi.
6. L'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale e' tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre stabilite dall'Autorità.
7. L'attività di operatore di rete via cavo o via satellite e' soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Capo II
DISCIPLINA DI FORNITORE DI CONTENUTI RADIOTELEVISIVI SU FREQUENZE
TERRESTRI
Art. 16.
Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze
terrestri
1. L'autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri e' rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dalla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, salvo quanto previsto dall'articolo 18.
2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di contenuti televisivi dalla deliberazione dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
3. I fornitori di contenuti in tecnica digitale su frequenze terrestri devono assicurare il rispetto dei medesimi obblighi a tutela degli utenti, compresi quelli relativi alla pubblicità ed ai limiti di affollamento, previsti per la radiodiffusione dei programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.
Art. 17.
Contributi
1. L'Autorità adotta i criteri per la determinazione dei contributi dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di contenuti su frequenze terrestri in tecnica digitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
Art. 18.
Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri
in ambito regionale e provinciale
1. L'autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale, e' rilasciata dai competenti organi della regione o della provincia, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei principi di cui all'articolo 12.
2. Ai fini della definizione dell'ambito regionale o provinciale di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera p).
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata secondo i criteri oggettivi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d).
4. Qualora l'operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento di attività di cui al comma 1, ha diritto a ottenere almeno una autorizzazione che consenta di irradiare nel proprio blocco di programmi televisivi numerici.
5. Fino alla fissazione dei criteri di rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti in ambito regionale e provinciale, rispettivamente da parte della regione o della provincia autonoma, le autorizzazioni sono rilasciate secondo i criteri di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 435/01/CONS.
Art. 19.
Autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici su frequenze
terrestri
1. La disciplina dell'autorizzazione per la fornitura di contenuti radiofonici su frequenze terrestri in tecnica digitale e' contenuta nel regolamento di cui all'articolo 15, comma 3.
Capo III
DISCIPLINA DEL FORNITORE DI CONTENUTI RADIOTELEVISIVI VIA SATELLITE E VIA
CAVO
Art. 20.
Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via satellite
1. L'autorizzazione alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via satellite e' rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.
Art. 21.
Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo
1. L'autorizzazione alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo e' rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità.
Art. 22.
Trasmissioni simultanee
1. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai fornitori di contenuti in chiaro su frequenze terrestri e' consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA IN TECNICA
ANALOGICA E DIGITALE
Art. 23.
Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni televisive su frequenze
terrestri in tecnica analogica
1. Il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi dell'articolo 25, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e delle concessioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito locale, e' prolungato dal Ministero, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale. Tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale.
2. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti non titolari di concessione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9, della deliberazione dell'Autorità 1° dicembre 1998, n. 78, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica analogica, con i diritti e gli obblighi del concessionario.
3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza.
4. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), e' consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali di cui al comma 3.
5. Nei limiti di cui ai commi 3 e 4 ad uno stesso soggetto e' consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata.
6. Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale e' consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti dei commi 4 e 5. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.
Art. 24.
Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze
terrestri in tecnica analogica
1. Fino all'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui all'articolo 42, comma 10, la radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica e' esercitata in regime di concessione o di autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, da parte dei soggetti legittimamente operanti in possesso, alla data del 30 settembre 2001, dei seguenti requisiti:
a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.
2. I legali rappresentanti e gli amministratori delle imprese non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
3. Uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti. In caso di inottemperanza, il Ministero dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.
Art. 25.
Disciplina dell'avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale
1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale, in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonche' richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, e nei limiti e nei termini previsti dalla deliberazione dell'Autorità n. 435/01/CONS, in quanto con essa compatibili, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 23, commi 5, 6, 7, 8 e 25, commi 11 e 12, della medesima legge n. 112 del 2004.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, i limiti previsti dall'articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, nonche' quelli stabiliti per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dal Capo VIII della delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS, si applicano fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.
Art. 26.
Trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni elettroniche
1. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale e' rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà e' consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale.
2. Alle emittenti radiotelevisive locali e' consentito, anche ai fini di cui al comma 1, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonche' di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di comunicazione elettronica a tale fine necessari. Alle medesime e', altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di comunicazioni elettroniche necessari per le comunicazioni ed i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti.
3. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza, comprensive anche di inserzioni pubblicitarie.
4. L'utilizzazione dei collegamenti di comunicazioni elettroniche di cui ai commi 2 e 3 non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.
Art. 27.
Trasferimenti di impianti e rami d'azienda
1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale sono consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive private locali e tra queste e i concessionari televisivi in ambito nazionale che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale.
2. I soggetti non esercenti all'atto di presentazione della domanda, che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente esercitati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
3. Ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.
4. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti in virtù di provvedimenti della magistratura, che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero, possono essere oggetto di trasferimento.
5. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonche' di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonche' le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività televisiva o radiofonica costituite in società cooperative a responsabilità limitata. Ai soggetti a cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora e' consentita la cessione di intere emittenti a società di capitali di nuova costituzione. Ai medesimi soggetti e', altresì, consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.
6. Sono consentite le acquisizioni di emittenti concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di società cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. E' inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria.
7. I trasferimenti di impianti di cui al presente articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.
Art. 28.
Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi
1. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Il Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonche' per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.
3. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge.
4. Gli organi periferici del Ministero provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 entro sessanta giorni dalla richiesta.
5. Il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tale competenza alla regione e alla provincia ai sensi dell'articolo 12, autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità.
6. La sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente e' tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero.
7. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale e sonora in tecnica analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purche' ritenuti idonei, sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disattiva gli impianti fino al trasferimento.
8. La titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
Art. 29.
Diffusioni interconnesse
1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte delle emittenti radiotelevisive private locali, anche operanti nello stesso bacino di utenza, e' subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da consorzi di emittenti locali costituiti secondo le forme previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, o dalle singole emittenti concessionarie o autorizzate, sulla base di preventive intese.
3. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore per le emittenti radiofoniche e di dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti autorizzati e' consentita, previa comunicazione da inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno quindici giorni. E' fatto salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), numero 3.
4. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.
5. Alle imprese di radiodiffusione sonora e' fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
6. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali.
7. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonche' i programmi satellitari. In caso di interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreche' le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.
Art. 30.
Ripetizione di programmi radiotelevisivi
1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione e' rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna. I comuni, le comunità montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero autorizzazione all'installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f).
2. L'esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e' consentito, previa autorizzazione del Ministero, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione e' rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera g), della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze e' consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3).
Capo V
DISCIPLINA DEL FORNITORE DI SERVIZI
Art. 31.
Attività di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di
accesso condizionato
1. L'attività di fornitore di servizi interattivi associati e l'attività di fornitore di servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, sono soggette ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ed al relativo allegato 2.
3. Gli operatori, che alla data di entrata in vigore del presente testo unico, forniscono servizi di accesso condizionato, sono tenuti, entro sessanta giorni da tale data, a presentare la dichiarazione di cui al comma 1.
4. L'autorità, con proprio regolamento, disciplina la materia di cui al presente articolo.
TITOLO IV
NORME A TUTELA DELL'UTENTE
Capo I
DIRITTO DI RETTIFICA
Art. 32.
Telegiornali e giornali radio. Rettifica
1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.
2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere all'emittente, al fornitore di contenuti privato o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purche' questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.
3. La rettifica e' effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità, che provvede ai sensi del comma 4.
4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente, il fornitore di contenuti o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.
Art. 33.
Comunicati di organi pubblici
1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere alle emittenti, ai fornitori di contenuti o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.
3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli e' tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Capo II
TUTELA DEI MINORI NELLA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA
Art. 34.
Disposizioni a tutela dei minori
1. Fermo il rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e di quanto previsto dagli articoli 3 e 4, comma 1, lettere b) e c), e' vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.
2. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, ne' integralmente, ne' parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.
3. Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al medesimo comma 3, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
5. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, e' disciplinato con regolamento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità.
6. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonche' di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
7. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 6 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche' produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi e' determinato dall'Autorità.
Art. 35.
Vigilanza e sanzioni
1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 34, nonche' all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni.
3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 34 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.
4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.
Capo III
TRASMISSIONI TRANSFRONTALIERE
Art. 36.
Trasmissioni transfrontaliere
1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme di cui al presente capo.
2. Salvi i casi previsti dal comma 3, e' assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.
3. L'Autorità può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:
a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;
c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunità europee da parte dell'Autorità nel termine non inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto all'emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che l'Autorità intende adottare.
Capo IV
DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ
Art. 37.
Interruzioni pubblicitarie
1. Fermi restando i principi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), in relazione a quanto previsto dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 26, la pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purche' ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 6, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonche' della sua durata e natura, nonche' i diritti dei titolari.
2. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.
3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali e' consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali. Per le opere di durata superiore a quarantacinque minuti e' consentita una interruzione per ogni atto o tempo. E' consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
4. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. E' autorizzata un'altra interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.
5. Quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2 sono interrotti dalla pubblicità o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma.
6. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o televendita. Se la loro durata programmata e' di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti. Ai fini del presente articolo per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma al lordo della pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
8. L'Autorità, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e nominata dall'Autorità medesima tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di valore artistico, nonche' le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.
9. E' vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. La pubblicità radiofonica e televisiva di strutture sanitarie e' regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificata dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362, nonche' dall'articolo 7, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni.
10. La pubblicità televisiva delle bevande alcoliche e la televendita devono conformarsi ai seguenti criteri:
a) non rivolgersi espressamente ai minori, ne', in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;
b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili;
c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;
e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;
f) non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualità positiva delle bevande.
11. E' vietata la pubblicità televisiva delle sigarette o di ogni altro prodotto a base di tabacco. La pubblicità e' vietata anche se effettuata in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalità e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire una finalità pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia l'attività principale dell'azienda deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di impresa nell'ambito del territorio nazionale.
12. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 26, comma 3, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
Art. 38.
Limiti di affollamento
1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite e' fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
3. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.
4. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 3, per le emittenti ed i fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, e' del 35 per cento.
5. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
6. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi fornitori ed emittenti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e dodici minuti al giorno.
7. Per quanto riguarda le emittenti ed i fornitori di contenuti televisivi in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese altre forme di pubblicità di cui al comma 6, come le offerte fatte direttamente al pubblico, e' portato al 40 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 5. Il limite del 40 per cento non si applica alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale che si siano impegnati a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione.
8. La pubblicità locale e' riservata alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale. Le emittenti ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale e la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sono tenuti a trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le emittenti ed i fornitori autorizzati in base all'articolo 29 possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione.
9. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono alle emittenti ed ai fornitori di contenuti di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
10. I messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da fornitori di contenuti ed emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.
Art. 39.
Disposizioni sulle sponsorizzazioni
1. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma;
c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
2. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.
3. Le sponsorizzazioni di emittenti e di fornitori di contenuti televisivi in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni.
Art. 40.
Disposizioni sulle televendite
1. E' vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. La televendita non deve esortare i minori a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
b) non esortare direttamente i minori a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose.
Art. 41.
Destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici
1. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
2. Le somme di cui al comma 1 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.
3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche' al presente comma, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici nominano un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui non imputabili, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione e' l'Autorità. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, possono prevedere quote diverse da quelle indicate ai commi 1 e 4.
TITOLO V
USO EFFICIENTE DELLO SPETTRO ELETTROMAGNETICO E PIANIFICAZIONE DELLE
FREQUENZE
Art. 42.
Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle
frequenze
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:
a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;
b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;
c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;
d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità ed a quelle emanate in sede internazionale;
e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze;
g) rispettare le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenze assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.
2. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
3. Il Ministero adotta il piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro sentiti l'Autorità, i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonche' il Consiglio superiore delle comunicazioni.
4. Il piano di ripartizione delle frequenze e' aggiornato, con le modalità previste dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual volta il Ministero ne ravvisi la necessità.
5. L'Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi del presente testo unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
6. Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma 5 l'Autorità adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.
7. I piani di assegnazione di cui al comma 5 e le successive modificazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il parere delle regioni sui piani nazionali di assegnazione e' reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente.
9. L'Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze anche in assenza dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano. L'Autorità allo scopo promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In sede di adozione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze, l'Autorità indica i motivi e le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato la necessità di decidere unilateralmente.
10. L'Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica successivamente all'effettiva introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo del relativo mercato.
11. L'Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.
12. L'Autorità, con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l'installazione di reti utilizzate per la diffusione di programmi radiotelevisivi, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione.
13. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorità stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.
14. Alle controversie in materia di applicazione dei piani delle frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
TITOLO VI
NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art. 43.
Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni
1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità le intese e le operazioni di concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
2. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonche' degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi del comma 5.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo sono nulli.
5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinche' esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, e' tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.
6. L'Autorità, con proprio regolamento adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 5, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità e' tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
7. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto e' del 20 per cento ed e' calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 112 del 2004, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Il presente criterio di calcolo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.
9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono ne' direttamente, ne' attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.
10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera l), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonche' dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
11. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.
12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
13. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema integrato delle comunicazioni, si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorche' tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci e' considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.
14. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
15. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o
organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese
ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni
o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base
all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei
dirigenti delle imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.
16. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi al sistema integrato delle comunicazioni, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate, nonche' pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.
TITOLO VII
PRODUZIONE AUDIOVISIVA EUROPEA
Art. 44.
Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee
1. La percentuale di opere europee che i fornitori di contenuti televisivi e le emittenti televisive sono tenuti a riservare a norma dell'articolo 6 deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte per almeno la metà negli ultimi cinque anni. Le quote di riserva di cui al presente comma sono quelle definite dall'Autorità in conformità alla normativa dell'Unione europea.
2. Le quote di riserva previste nel presente articolo comprendono anche quelle specificamente rivolte ai minori, nonche' adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti di cui all'articolo 34, comma 7. I criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi, ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, sono quelli stabiliti dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 13 settembre 1999, n. 457.
3. I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite. Per le stesse opere la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento.
4. Ai produttori indipendenti sono attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità.
5. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può comunque essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi. A partire dal contratto di servizio per il triennio 2006-2008, la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. All'interno di queste quote, nel contratto di servizio dovrà essere stabilita una riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia.
6. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua, sia in riferimento alla programmazione giornaliera, sia a quella della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità.
7. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero hanno l'obbligo di promuovere e pubblicizzare le opere audiovisive italiane e dell'Unione europea, secondo le modalità stabilite con regolamento dell'Autorità.
8. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale.
TITOLO VIII
SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E DISCIPLINA DELLA
CONCESSIONARIA
Art. 45.
Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore e' definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;
e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade