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Settembre 2007 V-Day
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Elenco creato da Beppe Grillo
l' 11.09.2007 - Aggiornato al 14.09.2007
Abbiategrasso
- Numero firme: 1140
Agrigento -
Numero firme: 1220
Alghero -
Numero firme: 4254
Altamura -
Numero firme: 2200
Amorosi -
Numero firme: 145
Ancona
- Numero firme: 975
Anzio
- Numero firme: 1017
Aosta
- Numero firme: 800
Arezzo
- Numero firme: 3554
Ariccia -
Numero firme: 1400
Ascoli
Piceno - Numero firme: 1900
Asti -
Numero firme: 3500
Bagheria -
Numero firme: 381
Balestrate -
Numero firme: 180
Bari -
Numero firme: 2250
Barletta -
Numero firme: 1343
Bassano del
Grappa - Numero firme: 999
Belluno -
Numero firme: 1365
Benevento -
Numero firme: 650
Bergamo -
Numero firme: 5743
Biella
- Numero firme: 2100
Bologna -
Numero firme: 19752
Bolzano -
Numero firme: 1000
Borgomanero
- Numero firme: 1640
Brescia -
Numero firme: 3352
Brindisi -
Numero firme: 700
Busto
Arsizio - Numero firme: 920
Cagliari -
Numero firme: 4372
Caltanissetta
- Numero firme: 985
Campobasso -
Numero firme: 1350
Carate
Brianza - Numero firme: 2100
Carbonia -
Numero firme: 1200
Carrara -
Numero firme: 1475
Casalbordino
- Numero firme: 121
Casale
Monferrato - Numero firme: 580
Casoli
- Numero firme: 506
Cassino -
Numero firme: 927
Castel
Sant'Elia - Numero firme: 462
Castelfranco
Veneto - Numero firme: 768
Catania -
Numero firme: 3210
Catanzaro -
Numero firme: 850
Cattolica -
Numero firme: 124
Ceglie
Messapica - Numero firme: 135
Cervignano
del Friuli - Numero firme: 100
Chiavari -
Numero firme: 1192
Conversano -
Numero firme: 700
Cosenza -
Numero firme: 3033
Crema
- Numero firme: 1312
Cremona -
Numero firme: 2000
Crotone -
Numero firme: 1430
Cuneo
- Numero firme: 3200
Domodossola
- Numero firme: 1105
Faenza
- Numero firme: 2653
Fagnano
Castello - Numero firme: 200
Fano -
Numero firme: 2500
Ferrara -
Numero firme: 2650
Firenze -
Numero firme: 11200
Fiumefreddo
Bruzio - Numero firme: 140
Foggia
- Numero firme: 1400
Forlì
- Numero firme: 5000
Gela -
Numero firme: 350
Genova
- Numero firme: 7800
Giulianova -
Numero firme: 492
Giulianova -
Numero firme: 912
Gonars
- Numero firme: 381
Grosseto -
Numero firme: 650
Grottaglie -
Numero firme: 150
Gubbio
- Numero firme: 665
Imperia e
provincia - Numero firme: 3903
Ischia
- Numero firme: 769
Ivrea
- Numero firme: 1537
Jesi -
Numero firme: 800
La
Spezia - Numero firme: 2154
L'Aquila -
Numero firme: 745
Lecce
- Numero firme: 2600
Lecco
- Numero firme: 1550
Levanto -
Numero firme: 262
Livorno -
Numero firme: 3500
Lodi -
Numero firme: 1840
Lucca
- Numero firme: 2373
Malo -
Numero firme: 543
Mandello del
Lario - Numero firme: 330
Mantova -
Numero firme: 3397
Marina
di Bibbona - Numero firme: 150
Massa
- Numero firme: 2247
Matera
- Numero firme: 567
Messina -
Numero firme: 1530
Milano
- Numero firme: 10000
Milazzo -
Numero firme: 315
Mirano
- Numero firme: 686
Modena
- Numero firme: 500
Moncalvo -
Numero firme: 259
Monopoli -
Numero firme: 830
Monterotondo
- Numero firme: 500
Napoli
- Numero firme: 6200
Nervesa
della Battaglia - Numero firme: 2523
Novafeltria
- Numero firme: 701
Novara
- Numero firme: 1585
Nuoro
- Numero firme: 996
Omega
- Numero firme: 625
Orta
Nova - Numero firme: 198
Orta
San Giulio - Numero firme: 132
Ortigia -
Numero firme: 2130
Orzinuovi -
Numero firme: 529
Padova
- Numero firme: 5756
Palaia
- Numero firme: 300
Palermo e
provincia - Numero firme: 6700
Parma
- Numero firme: 2900
Pavia
- Numero firme: 1300
Pegognaga -
Numero firme: 650
Perugina -
Numero firme: 1000
Pesaro
- Numero firme: 2000
Pescara -
Numero firme: 3185
Piacenza -
Numero firme: 1000
Pisa -
Numero firme: 3600
Pistoia -
Numero firme: 1313
Poggiomarino
- Numero firme: 252
Pomigliano
D'Arco - Numero firme: 400
Pontecorvo -
Numero firme: 225
Pordenone -
Numero firme: 3100
Potenza -
Numero firme: 249
Pozzuoli -
Numero firme: 500
Putignano -
Numero firme: 540
Rapallo -
Numero firme: 878
Ravenna -
Numero firme: 5360
Reggio
Calabria - Numero firme: 1097
Reggio
Emilia - Numero firme: 2440
Rieti
- Numero firme: 1184
Rimini
- Numero firme: 2000
Roma -
Numero firme: 21165
Rossano -
Numero firme: 805
Rovereto -
Numero firme: 980
Rovigo
- Numero firme: 1849
Salsomaggiore
Terme - Numero firme: 405
Sammichele
di Bari - Numero firme: 272
San
Giuseppe Vesuviano - Numero firme: 250
San
Marco in Lamis - Numero firme: 238
San
Vigilio di Marebbe - Numero firme: 82
Sanremo -
Numero firme: 3212
Santarcangelo
di Romagna - Numero firme: 250
Santeramo in
Colle - Numero firme: 400
Saronno -
Numero firme: 2663
Savona
- Numero firme: 1980
Senigallia -
Numero firme: 1100
Sestu
- Numero firme: 350
Siena
- Numero firme: 998
Sogliano al
Rubiconde - Numero firme: 236
Spilimbergo
- Numero firme: 350
Talamona -
Numero firme: 276
Taranto -
Numero firme: 2550
Terni
- Numero firme: 1000
Tiene
- Numero firme: 1680
Tivoli
- Numero firme: 364
Tolentino -
Numero firme: 1694
Torbole sul
Garda - Numero firme: 491
Torino
- Numero firme: 4800
Tortona -
Numero firme: 800
Tortora -
Numero firme: 680
Trani
- Numero firme: 2210
Trapani -
Numero firme: 2230
Trento
- Numero firme: 1995
Trevignano
Romano - Numero firme: 235
Treviso e
provincia - Numero firme: 6400
Trieste -
Numero firme: 3200
Udine
- Numero firme: 4301
Urbino
- Numero firme: 281
Varese
- Numero firme: 2800
Venaria
Reale - Numero firme: 180
Venezia -
Numero firme: 3188
Verbania -
Numero firme: 1136
Vercelli -
Numero firme: 1700
Verona
- Numero firme: 1000
Viareggio -
Numero firme: 1859
Vicenza -
Numero firme: 2000
Vicoforte -
Numero firme: 1450
Voghera -
Numero firme: 747
Volta
Mantovana - Numero firme: 951
Zero
Branco - Numero firme: 58
A sostegno
di Beppe Grillo. V-Day
L''evento,
scarica iil volantinoversione PDF
L'8
Settembre siamo scesi in piazza per dire ai nostri 630
dipendenti:
V-Day, ci sei o non ci sei: http://it.youtube.com/watch?v=h1986jyBrvo
No ai 25 parlamentari condannati in Parlamento
No ai parlamentari di professione da venti e trent'anni in Parlamento
No ai Parlamentari scelti dai segretari di partito
La legge:
Articolo 1. Ulteriori cause di ineleggibilità.
1. All’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è aggiunto il seguente comma:
« Non sono eleggibili coloro che sono stati eletti per due volte
all’ufficio di membro del Parlamento. ».
2. 2. Dopo l’articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è aggiunto il seguente
articolo:
« 10-bis. Non possono essere candidati alle elezioni coloro
che sono stati condannati con sentenza definitiva per reato non
colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20
di reclusione per reato colposo.
La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, è
equiparata alla sentenza di condanna. L’ineleggibilità
prevista dal presente articolo è perpetua. ».
3. All’articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533, le parole « 9 e 10 » sono sostituite con le seguenti: «
9, 10 e 10-bis. ».
Articolo 2. Sospensione e decadenza dall'ufficio di parlamentare.
1. 1. Sono sospesi dall’ufficio, con delibera della
Camera di appartenenza, i membri che hanno riportato, anche
precedentemente alla proclamazione dell’elezione, una
condanna non definitiva per reato non colposo ovvero a pena
detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato
colposo. La sospensione cessa automaticamente in caso di
successiva assoluzione dell’imputato.
2. 2. Le cause di ineleggibilità indicate negli articoli 7, 8, 9,
10 e 10-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, sopravvenute o rilevate successivamente alla
proclamazione dell’eletto, comportano, rispettivamente, la
decadenza o l’annullamento della convalida
dell’elezione con delibera della Camera di appartenenza.
3. 3. La sentenza di condanna che produce gli effetti indicati
nei commi 1 e 2, pronunciata nei confronti di un membro del
Parlamento, è comunicata dal Pubblico Ministero al Presidente
della Repubblica.
4. 4. Il Presidente della Repubblica, con messaggio motivato,
invita la Camera di appartenenza del parlamentare a deliberare ai
sensi dei commi 1 e 2.
5. 5. Il Presidente della Repubblica può, ai sensi
dell’art. 88 della Costituzione della Repubblica,
sciogliere la Camera che omette di deliberare entro trenta giorni
dal ricevimento del messaggio di cui al comma precedente.
6. 6. Le sentenze di condanna pubblicate prima dell’entrata
in vigore della presente legge, che producono gli effetti
indicati nei commi 1 e 2, sono comunicate dal Pubblico Ministero
presso il giudice che le ha pronunciate al Presidente della
Repubblica entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.
Articolo 3. Introduzione del voto di
preferenza per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica.
1. Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dai seguenti
commi:
« 2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di
preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella
lista votata.
1. 3. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un
segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il
contrassegno della lista prescelta.
2. 4. Il voto di preferenza si esprime indicando, a fianco del
contrassegno di lista, il candidato prescelto. ».
2. L’articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533 è sostituito dal seguente:
« 1. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di
preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella
lista votata.
1. 2. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un
segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il
contrassegno della lista prescelta.
2. 3. Il voto di preferenza si esprime indicando, a fianco del
contrassegno di lista, il candidato prescelto. ».
Articolo 4. Disciplina del voto di
preferenza per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica.
1. 1. Sulle schede, i contrassegni delle
liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in
un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate
appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito,
in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni
contrassegno è tracciata una linea orizzontale per
l’espressione del voto di preferenza.
2. 2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita,
nell’apposita riga tracciata a fianco del contrassegno
della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del
candidato preferito compreso nella lista medesima. L'indicazione
deve contenere il nome e cognome quando vi sia la possibilità di
confusione fra candidati della stessa lista votata. L'elettore
può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della
lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano
il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni
altro candidato della medesima lista. Se l'elettore non ha
segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza,
s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il
candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del
contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene.
Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più
contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una
preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il
candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate.
Diversamente, il voto è nullo.
3. 3. Durante le operazioni di scrutinio, si tiene conto dei voti
di preferenza ai fini della determinazione della cifra
individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni
candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validamente
espressi.
4. 4. La proclamazione degli eletti, nei limiti dei seggi ai
quali ciascuna lista ha diritto, avviene secondo la maggiore
cifra individuale di ciascun candidato appartenente alla lista
medesima. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il
candidato di più giovane età.
Articolo 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
TRA FANTASIA E REALTA' , MA SEMPRE NEL RISPETTO DELLA VERITA'.
Thomas Jefferson (1743 - 1826). Terzo Presidente degli Stati Uniti d'America.
V per vendetta: film di James McTeigue - tratto dall'omonimo fumetto di Alan Moore, disegnato da David Lloyd, pubblicato tra il 1982 e il 1985 sulla rivista a fumetti inglese "Warrior".
Evey - Gli artisti usano le bugie per dire la verità mentre i politici per coprire la verità.
V - Io sono il frutto di quello che mi è stato fatto. È il principio fondamentale dell'universo: a ogni azione corrisponde una reazione uguale contraria.
V - Il distruttore e il costruttore sono le due facce dell'anarchia.
V - C'è molto più della carne dietro questa maschera. C'è un'idea, e le idee sono a prova di proiettile.
Dialoghi:
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